L’alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti apposito certificato medico attestante che il medesimo, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.) è idoneo alla frequenza scolastica.
Si allega la circolare dettagliata.
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