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CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO

Tutto il personale è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Codice disciplinare costituisce parte integrante delle disposizioni organizzative dell’Istituzione scolastica. Esso ha la finalità di garantire:

  • il buon andamento dell’Amministrazione;
  • l’imparzialità dell’azione amministrativa;
  • la correttezza dei rapporti di lavoro;
  • il rispetto dei doveri d’ufficio;
  • la tutela degli studenti e delle famiglie;
  • la qualità del servizio scolastico.

Il personale scolastico è tenuto a conoscere e rispettare le norme disciplinari previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Codice disciplinare trova fondamento nelle seguenti disposizioni:

PRINCIPI GENERALI

Ogni dipendente è tenuto ad esercitare le proprie funzioni nel rispetto dei principi di:

  • legalità;
  • imparzialità;
  • trasparenza;
  • correttezza;
  • buon andamento;
  • economicità;
  • efficienza;
  • efficacia;
  • responsabilità;
  • collaborazione.

DOVERI DEL PERSONALE

Il personale scolastico è tenuto a:

  • rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato;
  • osservare il CCNL;
  • rispettare le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico;
  • mantenere una condotta conforme alla dignità della funzione esercitata;
  • svolgere con diligenza le proprie mansioni;
  • osservare l’orario di servizio;
  • rispettare gli obblighi di vigilanza;
  • utilizzare correttamente beni e strumenti dell’Amministrazione;
  • mantenere il segreto d’ufficio e la riservatezza dei dati trattati;
  • collaborare con colleghi, famiglie e studenti.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Tutto il personale è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare deve:

  • evitare conflitti di interesse;
  • astenersi nei casi previsti dalla legge;
  • mantenere rapporti corretti con il pubblico;
  • utilizzare esclusivamente per fini istituzionali strumenti e risorse della scuola;
  • evitare dichiarazioni lesive dell’immagine della Pubblica Amministrazione;
  • utilizzare con correttezza i social network.

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione:

  • degli obblighi di servizio;
  • delle norme legislative;
  • delle disposizioni contrattuali;
  • del Codice di comportamento;
  • delle direttive del Dirigente scolastico;
  • del Regolamento di Istituto.

L’illecito disciplinare è autonomo rispetto ad eventuali responsabilità civili, penali, amministrative o contabili.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto dei principi di:

  • gradualità;
  • proporzionalità;
  • tempestività;
  • contraddittorio;
  • diritto di difesa.

Le sanzioni sono quelle previste dalla normativa vigente e dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. Sono garantiti:

  • contestazione degli addebiti;
  • diritto di difesa;
  • assistenza di un procuratore o rappresentante sindacale;
  • motivazione del provvedimento finale;
  • possibilità di impugnazione nei modi previsti dalla legge.

PERSONALE DOCENTE

Per il personale docente continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con la normativa sopravvenuta, le disposizioni disciplinari contenute nel Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. n. 297/1994, integrate dalla disciplina generale prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL vigente.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA trovano applicazione le disposizioni disciplinari previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.

PUBBLICAZIONE

Il presente Codice disciplinare è pubblicato:

  • all’Albo on line;
  • nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
  • sul sito istituzionale;
  • nell’area riservata al personale.

La pubblicazione equivale ad ogni effetto alla consegna al personale.

ENTRATA IN VIGORE

Il Codice disciplinare entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale e resta efficace fino ad eventuale aggiornamento conseguente a modifiche legislative o contrattuali.